REGOLAMENTO INTERNO ANS

L'Associazione Nazionale Sociologi adottata un Regolamento Interno in ausilio e chiarimento all’attuale Statuto già approvato in sede d’Assemblea nazionale.

Il Regolamento è stato redatto in ausilio allo statuto dell’Associazione e in particolare specifica gli "Incarichi assegnati ai membri del Direttivo" e la "Destituzione dalle cariche" in caso di mancato impegno professionale oltre a chiarire altri aspetti legati alla gestione dell’organigramma dirigenziale Ans nazionale, regionale e dipartimentale.


REGOLAMENTO INTERNO DELL’ANS

 

(predisposto da Evimero Crisostomi e Pietro Zocconali ed approvata dalla Giunta Esecutiva Nazionale)

 

 

Art. 1 - Premessa

Il presente “regolamento interno”, viene redatto in ausilio allo statuto dell’Associazione.

 

Art. 2 - Sedi sociali

In relazione all’articolo 2 dello statuto, si precisa che l’Associazione ha sede provvisoria in Via di Torre Morena, 108/P – 00118 Roma; le riunioni a livello nazionale si terranno in questa sede o presso altre sedi da decidersi opportunamente. Il recapito postale ha sede in Via dei Mille, 40 - 00185 Roma.

L’apertura al pubblico si effettua solo previo appuntamento telefonico con un dirigente nazionale.

 

Art. 3 - Ammontare delle quote sociali

In riferimento all’articolo 9 dello statuto, è stabilito che la quota sociale annua è di € 40.00 per i soci anziani, in regola con le precedenti annualità, che rinnovano l’iscrizione per l’anno in corso; la quota per i nuovi iscritti è di  € 50.00  (€ 10.00 per l’iscrizione ed € 40.00 per la quota annuale).

I soci anziani non in regola con i pagamenti delle annualità precedenti possono regolarizzare la propria posizione versando la quota sanatoria consistente nel doppio della quota annuale per un totale di € 80.00.

Le suddette quote sociali sono fissate annualmente dal Direttivo Nazionale e riportate nel presente regolamento.

I pagamenti delle quote d’iscrizione, quote sociali e sanatorie, possono effettuarsi in contanti presso la tesoreria nazionale dell’Associazione o durante le attività organizzate dagli organi direttivi nazionali, ovvero utilizzando il c/c postale n.26349001 intestato a Ans, via dei Mille, 40 - 00185 Roma. Per ogni versamento effettuato verrà rilasciata regolare ricevuta.

Sono possibili altre forme di pagamento delle quote sociali da stabilirsi con il Direttivo Nazionale.

 

Art. 4 - Diplomi di laurea che consentono l’iscrizione

In riferimento all’articolo 10 dello statuto, si precisa che le lauree affini a quella in Sociologia, che consentono di richiedere l’iscrizione all’ANS, sono da stabilirsi con il Direttivo Nazionale.

Con l’eventuale istituzione in Italia dell’albo di stato dei sociologi, il Direttivo Nazionale si riserva di consentire l’iscrizione all’Associazione ai laureati in altre discipline che abbiano i requisiti per sostenere gli esami di ammissione all’albo.

 

Art. 5 - Documentazione dei requisiti d’iscrizione

In riferimento all’articolo 11 dello statuto, si precisa che per l’ammissione all’Associazione il richiedente dovrà compilare la domanda d’iscrizione sul modulo predisposto dal Direttivo Nazionale, dichiarando, sotto la propria responsabilità, di possedere i requisiti previsti all’articolo 10 dello statuto.

Il Direttivo Nazionale si riserva di perfezionare l’ammissione del socio previo accertamento dei requisiti a norma di statuto, eventualmente richiedendo i relativi documenti direttamente al socio.

Se entro sei mesi il neo–socio non produrrà la documentazione integrativa richiesta, il Direttivo Nazionale si riserva di invalidare l’iscrizione.

 

Art. 6 - Simpatizzanti dell’ANS

A chiarimento dell’articolo 14 dello statuto, si specifica che per “simpatizzanti” si intendono i non iscritti all’Associazione che si dichiarino interessati a ricevere informazioni sulle attività dell’ANS, ovvero tutti coloro - sociologi, giornalisti, responsabili di istituzioni, ecc. - che il Direttivo Nazionale riterrà opportuno informare per promuovere le iniziative dell’Associazione.

Il Direttivo Nazionale incarica il Segretario della conservazione dei dati riguardanti i simpatizzanti nel registro denominato ”Elenco speciale Simpatizzanti dell’ANS”.

I simpatizzanti che versano un contributo annuale non inferiore al 50% della quota annuale stabilita dal Direttivo Nazionale per i soci ordinari, hanno diritto a ricevere regolarmente, e almeno per un anno, il Notiziario e ogni altra eventuale comunicazione dell’ANS.

Il Direttivo Nazionale si riserva di promuovere collaborazioni e iniziative dedicate ai simpatizzanti studenti universitari e medi e ai non laureati in discipline afferenti il campo sociologico interessati a vario titolo agli obiettivi che l’ANS si è data finalità di tutela.

 

Art. 7 - Incarichi assegnati ai membri del Direttivo

In riferimento all’articolo 29 dello statuto, si specifica che per assicurare ai lavori del Direttivo, Nazionale o Regionale, la massima efficienza e una più razionale ripartizione dei compiti, tra i membri saranno ripartiti specifici incarichi soggetti a periodica relazione ed eventuale revisione.

Con particolare riguardo alla categoria di Soci Cultori della Materia, come da articolo 15 dello statuto, si consiglia l’istituzione, da parte dei Direttivi regionali, delle nuove figure dirigenziali di Referente regionale dei Cultori della Materia e di Referente presso le varie province dei Cultori della Materia, allo scopo di raggiungere in modo più capillare la sempre più numerosa schiera di associati in ogni regione d’Italia.

 

Art. 8 - Destituzione dalle cariche per inadempienze

L’appartenenza al Direttivo, Nazionale o Regionale, cessa, previa deliberazione della Giunta Nazionale, per coloro che usano abitualmente declinare gli incarichi loro affidati, oppure che avendoli non vi adempiono con adeguata cura, ad esempio non relazionando alle scadenze concordate su quanto effettuato, e per coloro che non partecipano a più di due riunioni consecutive del Direttivo di appartenenza, senza giustificata motivazione approvata dal medesimo Direttivo.

Il Segretario del Direttivo, Nazionale o Regionale, aggiorna un registro degli incarichi e delle presenze dei membri alle riunioni del Direttivo stesso e comunica tempestivamente alla Giunta Nazionale ogni eventuale posizione irregolare. La Giunta Nazionale esamina il caso e comunica al dirigente interessato l’eventuale misura di espulsione dal Direttivo. In alternativa, la Giunta Nazionale può erogare una sanzione di censura, riservandosi di deliberare l’eventuale espulsione qualora il dirigente continuasse a risultare inadempiente.

 

Art. 9 - Firma dei verbali del Direttivo Nazionale

In riferimento all’articolo 30 dello statuto, si precisa che il verbale del Direttivo Nazionale, in assenza del Presidente alla riunione, potrà essere firmato dal Vicepresidente. In caso di assenza sia del Presidente che del Vicepresidente, il Direttivo Nazionale provvederà ad assegnare provvisoriamente la loro funzione, come già stabilito allo stesso articolo per la funzione di segretario, a un altro membro del Direttivo stesso.

 

Art. 10 - Convocazione e lavori del Collegio dei Sindaci

In riferimento all’articolo 32 dello statuto, si precisa che il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è convocato dal Presidente del Collegio stesso, almeno una volta all’anno, per un controllo e un parere scritto sull’esercizio finanziario dell’Associazione. Il Collegio è convocato almeno 15 giorni prima dell’Assemblea Nazionale che dovrà approvare i bilanci sociali.

Le riunioni sono valide se sono presenti almeno due dei tre sindaci membri effettivi, uno dei quali deve essere obbligatoriamente il Presidente del Collegio. Le deliberazioni sono prese a giudizio unanime del Collegio. In caso di controversia prevarrà il voto del Presidente del Collegio.

Alle riunioni del Collegio dei Sindaci partecipano, per consultazione e senza diritto di voto, il Tesoriere nazionale e i dirigenti nazionali o regionali la cui presenza sarà ritenuta utile.

 

Art. 11 - Convocazione e lavori del Collegio dei Probiviri

In riferimento all’articolo 33 dello statuto, si precisa che il Collegio dei Probiviri è convocato dal Presidente del Collegio stesso, su richiesta scritta di qualsiasi organo o emanazione dell’Associazione, quali indicati all’articolo 20 dello statuto, ovvero del singolo socio, per dirimere qualsiasi controversia interna all’Associazione.

Le riunioni sono valide se sono presenti almeno due dei tre probiviri membri effettivi, uno dei quali deve essere obbligatoriamente il Presidente del Collegio. Le deliberazioni sono prese a giudizio unanime del Collegio. In caso di controversia prevarrà il voto del Presidente del Collegio.

 

Alle riunioni del Collegio dei Probiviri partecipano, per consultazione e senza diritto di voto, i rappresentanti degli Organi chiamati in causa e i soci coinvolti nella controversia, nonché i dirigenti nazionali o regionali la cui presenza sarà ritenuta utile.